ART. 1 - DENOMINAZIONE

In Cingoli (MC) è costituita un’associazione culturale denominata “CINGOLI 1848”.

 

ART. 2 - TERRITORIALITA’

L’Associazione ha la propria sede legale nel territorio del comune di Cingoli in via Pio XIII, 36 e domiciliata presso la residenza del Presidente pro-tempore. E’ un’associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

 

ART. 3 - FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha lo scopo di:

a) recuperare i balli e le danze dell’800;

b) riscoprire gli usi ed i costumi di questo particolare periodo storico;

c) curare gli aspetti organizzativi e rilanciare la manifestazione storica “CINGOLI 1848” con la collaborazione di enti ed associazioni locali;

d) rappresentare sotto l’aspetto storico-culturale il comune di Cingoli in Italia e all’estero;

e) fornire un luogo di incontro e di associazione per i giovani del nostro paese;

f) gestione, manutenzione e ampliamento del vestiario d’epoca.

 

ART. 4 - PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE

I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:

a) quote associative annuali;

b) contributi di enti o privati;

c) eventuali donazioni;

d) proventi di gestione o iniziative permanenti ed occasionali, anche di natura commerciali.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti all’interno dell’Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali, non essendo prevista alcuna distribuzione di utili né in via diretta né in via indiretta.

 

ART. 5 - SOCI

I soci si distinguono in:

a) soci ordinari;

b) soci onorari.

 

ART. 6 - SOCI ONORARI

I soci onorari sono nominati da consiglio di amministrazione con voto unanime su conforme proposta del Presidente, fra quelle persone che si siano particolarmente distinte per attività svolte a favore dell’Associazione. Essi godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

 

ART. 7 - SOCI ORDINARI

Per diventare socio ordinario occorre versare la quota minima di Euro 15.00 annue.

L’ammissione all’Associazione verrà vagliata dal Presidente della stessa e dai consiglieri.

La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART.8 - SOCIO DIMISSIONARIO

Qualora il socio sia intenzionato a dimettersi è sufficiente non rinnovare la tessera.



ART. 9 - DIRITTI E DOVERE DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle attività ad alle iniziative dell’Associazione;

b) partecipare all’assemblea con diritto di discussione e di voto;

I soci hanno il dovere di:

a) versare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa annuale decisa dall’assemblea dei soci;

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

b) rispettare le norme statutarie;

 

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per dimissioni, per rinuncia, per morosità della quota associativa annuale, per indegnità, per non aver ottemperato agli impegni assunti. La perdita della qualità di socio è dichiarata dall’assemblea dei soci con deliberazione votata a scrutinio segreto.

 

ART. 11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) assemblea dei soci;

b) consiglio di amministrazione;

c) presidente e vicepresidente;

d) segretario.

 

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

I soci sono convocati almeno una volta all’anno dal Presidente in assemblea ordinaria.

I soci che non possono partecipare possono delegare un altro socio e rappresentarlo, un socio non può essere portatore di più deleghe.

Un socio non può ricoprire più di due cariche.

 

ART. 13 - VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

Perché l’assemblea sia valida in prima convocazione occorre che siano presenti almeno la metà più uno dei soci, comprese le deleghe.

Trascorsa un’ora l’assemblea si riunisce in seconda convocazione ed è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Per l’assemblea straordinaria occorre la presenza dei 2/3 dei soci in prima convocazione e di qualunque numero in seconda convocazione.

 

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione decide le modalità per informare i soci della convocazione dell’assemblea.

 

ART. 15 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze sulle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti:

a) approva le direttive per il conseguimento delle finalità dell’Associazione;

b) approva il bilancio e le previsioni di spesa dell’Associazione;

c) elegge il Consiglio di Amministrazione,

d) determina le quote associative annuali.

 

ART. 16 - SEDUTE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente. Gli atti dell’Assemblea sono riportati, a cura del Presidente con l’assistenza del Segretario delegato, in apposito registro dei verbali delle assemblee.

 

ART. 17 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria, da convocarsi a cura del Presidente ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

a) approva lo Statuto e le sue modifiche allo Statuto;

b) decide con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali, sullo scioglimento dell’Associazione, nominando un liquidatore.

 

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione è affidata al Consiglio di Amministrazione. Sono fatte salve le competenze delle assemblee dei soci.

 

ART. 19 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di cinque persone, compreso il Presidente, eletto tra i soci.

 

ART. 20 - DECADENZA DA CONSIGLIERE

Il membro del Consiglio di Amministrazione decade dalla nomina se perde la qualità di socio, per decesso, per dimissioni, per rinuncia, per morosità, per indegnità, per non aver ottemperato agli impegni assunti. La mancata partecipazione, in un anno, alla metà delle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera a maggioranza dei consiglieri assegnati prende atto dell’avvenuta decadenza. In caso di vacanza di uno dei membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione dello stesso, nella prima riunione dell’assemblea.

 

ART 21 - DURATA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è nominato entro il mese di novembre e resta in carica per tre anni.

 

ART. 22 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, NOMINA DEL SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione, dopo la sua elezione, si insedia su convocazione del consigliere più anziano di età e procede all’elezione del Presidente e del Vicepresidente tra i componenti eletti dall’Assemblea dei soci. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avverrà a scrutinio segreto e con la partecipazione di almeno 2/3 dei membri del Consiglio in carica.

Il Presidente e il Vicepresidente per essere eletti debbono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì a maggioranza un Segretario con mansioni di tesoriere, tra i soci non facenti parte del Consiglio di Amministrazione per il disbrigo delle funzioni burocratiche e tecniche, determinandone le attribuzioni.

 

ART. 23 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo ritenga utile il Presidente o 1/3 dei consiglieri. Esso è convocato dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata, salvo i casi di urgenza. La convocazione può essere anche telefonica. Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in carica. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni, a cura del Segretario, deve essere redatto un verbale.

 

ART. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

a) amministra l’Associazione;

b) elegge il Presidente e il Vicepresidente;

c) nomina il Segretario;

d) decide sull’ammissione di nuovi soci onorari;

e) elabora le proposte per l’assemblea generale;

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi per la sua attività di esperti anche esterni all’Associazione.

 

ART. 25 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o indisponibilità è sostituito dal Vicepresidente.

 

ART. 26 - TERMINI PER IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO

L’assemblea ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno delibera sul conto consuntivo e relativa relazione sui lavori eseguiti. Delibera altresì entro la stessa data sul bilancio di previsione per l’anno di competenza e sulla relazione dei lavori programmati.

Conto consuntivo, bilancio di previsione e relative relazioni, sono predisposti dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione, prima di essere sottoposti all’esame dell’assemblea dei soci.

 

ART. 27 - BILANCIO

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

 

ART. 28 - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Per l’attività amministrativa della Associazione è istituito un “giornale di cassa”, sul quale vengono annotate di volta in volta, in ordine cronologico, tutte le entrate e le spese sostenute.

I fondi dovranno essere depositati presso un Istituto di Credito. Per la sottoscrizione degli assegni di prelievo, sarà necessaria la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

 

ART. 29 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo statuto o qualsiasi modificazione dello statuto dovrà essere approvata dall’assemblea straordinaria, e dovrà essere votata favorevolmente, in prima convocazione, dai due terzi dei soci iscritti in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso, in seconda convocazione – dopo un’ora dalla prima – dalla maggioranza dei soci presenti, in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

ART. 30 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione sarà pronunciato da un’assemblea straordinaria e votato favorevolmente dai 2/3 dei soci. Con l’atto di scioglimento si provvede alla nomina del liquidatore, in difetto è liquidatore dell’Associazione l’ultimo Presidente in carica.

 

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

In caso di scioglimento, liquidate le passività, la somma rimasta sarà versata ad un’Associazione di ricerca medica o di protezione dell’ambiente.

 

ART. 32 - NORMA TRANSITORIA

In sede di costituzione dell’Associazione “CINGOLI 1848”, sono soci coloro che ardiscono e sottoscrivono l’atto costitutivo ed hanno versato la quota di iscrizione di L 20.000.

Per L’approvazione del primo bilancio di previsione il termine di cui la precedente art. 26 non si applica.

 

 


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